
UNIVERSITA' FORUM OPINIONI RECENSIONI
ISSEA ATENEO SUPDI UNISUPDI
COMUNICATO STAMPA
REPLICA ALL'ARTICOLO DAL CONTENUTO DIFFAMATORIO SU SVIZZERA.IT E RSI.CH

SENTENZA PRETURA DI LUGANO
del 3 luglio 2023 CA.2023.56/57 SE.2023.41
Issea ,Supdi , avvocato Massimo Silvestri , la sentenza accerta che siamo stati diffamati sul web ed è stata violata la nostra immagine ed onorabilità.
Il Pretore ha ordinato anche la pubblicazione della sentenza.
Non serve aggiungere altro.
Sentenza definitiva del Tribunale Amministrativo Federale di San Gallo, Corte II B-5924/2012 del 13 agosto 2013 .
!.S.S.E.A. SA - Università privata a distanza, 6982 Agno,
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini,
CSNLAW studio legale e notarile,
Via Nassa 21, Casella postale 5376,6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione SEFRI,
Hallwylerstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Il semplice esercizio di un istituto universitario non è – contrariamente a quello di una scuola universitaria professionale – soggetto ad autorizzazione, ma si fonda sulla libertà della scienza e sulla libertà economica, come peraltro indicato nel preambolo dell'autorizzazione del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.1). Alla stessa stregua, detti istituti sono liberi di conferire titoli, senza che ciò presupponga un preventivo accreditamento delle rispettive formazioni. In questo senso, delle università private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale e di principio ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività.
Nella misura in cui l'autorità inferiore poggia la sua decisione sulla lista editata dalla CRUS e pubblicata sul sito internet di quest'ultima, essa dovrà tenere conto della circostanza che la CRUS non è competente né per l'accreditamento né per il riconoscimento secondo la LAU .
Tale lista potrà quindi costituire tuttalpiù uno strumento di lavoro, non esplicando essa effetti giuridici propri ed essendo al contempo ipotizzabile che degli istituti di istruzione superiore eleggibili al programma Erasmus non vi figurino.
L'accreditamento quindi ,come indica la ricorrente, è una procedura facoltativa.
